07/04/2016
Forte temporale e caso fortuito
Stabilire se un fenomeno di pioggia intensa e persistente, tale da assumere i connotati di una pioggia definita come di eccezionale intensità, alla luce degli acquisiti dati pluviometrici, possa costituire o meno un evento riconducibile alla fattispecie del fortuito, idoneo di per sé ad interrompere il nesso di causalità, deve ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.
È evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l’ipotesi – predicabile nel caso di specie – in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l’esimente in questione.
Così si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza del 24 marzo 2016, n. 5877, la quale fa anche un “riassunto” di alcune pronunce precedenti con la disamina delle responsabilità dell’Ente pubblico e del condominio.