13/04/2016
Se una strada deve ritenersi ad uso pubblico o privato lo decide il giudice ordinario
Se una strada deve considerarsi ad uso pubblico o privato, anche ai sensi dell'applicabilità o meno delle norme previste dal codice della strada, non spetta al Tar giudicare sulla legittimità di un'ordinanza comunale che regola la sosta su un'area privata, se la vertenza è incentrata solo sulla sussistenza o meno del diritto d'uso pubblico della strada.
La competenze è del Giudice ordinario giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della P.A..
A tale conclusione non può opporsi l’esistenza di un formale provvedimento di classificazione della natura pubblica, ovvero – come è avvenuto nel caso in esame – di regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare sulla strada, presupponente la destinazione ad uso pubblico della stessa, poiché tale destinazione radica una presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria dell'inesistenza di un diritto di uso o godimento della strada da parte della collettività amministrata; superamento che, peraltro, può avvenire solo in sede di giurisdizione ordinaria.
Sull'esistenza di un diritto d'uso pubblico di quell'area si era già espresso il giudice ordinario con la sentenza del tribunale di Bologna n. 342/1998, confermata in sede d'appello.