19/04/2016
Patente speciale e vettura normale – no alla rivalsa da parte della Compagnia
Una persona «portatore di protesi al braccio destro e titolare di “patente speciale”», guida «una vettura privata» priva dei necessari «adattamenti» provocando gravi lesioni alle persone trasportate. Pagamento ai terzi e richiesta di rivalsa della Compagnia, secondo cui la condotta dell’uomo era paragonabile alla guida senza patente.
Tale ragionamento viene ritenuto corretto dai giudici del Tribunale: consequenziale la condanna del conducente a versare quasi 450 mila euro alla compagnia assicurativa. La corte di appello riforma la sentenza: niente «rivalsa» per la società e niente esborso economico a carico dell’automobilista.
Si arriva così al giudizio in Cassazione: “l'essersi posto G. B. alla guida di un veicolo non adattato alla sua situazione fisica di portatore di protesi al braccio - non può in alcun modo ritenersi equiparabile a quella di chi si metta alla guida senta la patente, avvicinandosi piuttosto ad altre situazioni (quale, ad esempio, l'essersi posto alla guida senza lenti, avendone l'obbligo).
D'altronde l'abilitazione alla guida è una valutazione astratta di idoneità che attesta l'esistenza dei requisiti fisici e psichici, ma nulla ha a che vedere con il concreto comportamento del conducente. E comunque, se pure sussistesse un dubbio, la clausola predisposta dalla società di assicurazione dovrebbe essere interpretata contra stipulatorem (art. 1370 cod. civ.)”.
(Cassazione, ordinanza n. 6403, sezione VI Civile, depositata il 1° aprile 2016).