10/05/2016
La clausola “claims made” interpretata dalle Sezioni Unite della Cassazione
Il significato.
Copertura della responsabilità riferita al fatto che l’illecito o la domanda risarcitoria pervengano nel periodo di vigenza del contratto, anche se il fatto (che poi ha provocato la richiesta dei danni) si è verificato prima della stipula della polizza. Tipica copertura che si può trovare nelle polizze per la RC dei Professionisti (spesso) e per la RC da difetto di prodotto (sempre ad eccezione di USA e Canada).
La storia.
- Validità e legittimità: secondo una parte della giurisprudenza, sono state giudicate legittime.
- Valida ma vessatoria: secondo un altro orientamento, la clausola “claims made” ha natura vessatoria, ed è nulla se non sottoscritta due volte.
- Nullità per mancanza del rischio: al contrario, alcune pronunce hanno precisato che detta clausola costituisce assicurazione di un rischio putativo, ed è pertanto nulla.
- Alterazione del sinallagma contrattuale: analogamente, secondo altre pronunce, la clausola, contrastando con lo schema tipico dell'assicurazione per i danni; è in contrasto con il principio di libera concorrenza europeo e costituisce una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, con conseguente sua nullità e sostituzione con lo schema tipico del contratto di assicurazione previsto dall'art. 1917 c.c..
L’interpretazione della Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 26 gennaio – 6 maggio 2016, n. 9140 allegata).
… nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola clams made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.
Peccato che detta clausola (a mia conoscenza) non è mai applicata a contratti che riguardino un consumatore.