19/05/2016
Interpretazione di “interventi chirurgici” in una polizza sanitaria
La sentenza cui si fa riferimento è la n.17020 del 20 agosto 2015. Visto il periodo di ferie, l’avevo archiviata e poi dimenticata. Penso però che, anche se qualche mese dopo la sua pubblicazione, interessi ugualmente gli Operatori assicurativi.
La materia del contendere era inerente l’interpretazione da dare, nell’ambito di una assicurazione sanitaria, al termine di “interventi chirurgici”, o meglio, alla equiparabilità degli stessi (o almeno di buona parte di essi) ai quali l’assicurato si era sottoposto, eseguiti con tecniche innovative e microinvasive rispetto a quelle tradizionali (con utilizzazione del bisturi e incisione dei tessuti).
L’assicuratore chiedeva di restringere la nozione di “intervento chirurgico”, oggetto del rischio assicurato, mentre, chiaramente, l’assicurato chiedeva una interpretazione estensiva.
La Corte di Appello dava ragione all’Assicuratore e si arriva così al giudizio in cassazione.
La Suprema Corte, facendo una disamina destinata a rappresentare un precedente senz’altro importante, critica la parte cruciale della motivazione della Corte di Appello e non la pensa allo stesso modo.
Secondo la Cassazione infatti, riferendosi ad una corretta interpretazione degli artt. 1362, 1363, 1369 e 1370 del c.c. sulla interpretazione del contratto, indica che nel contratto in questione la descrizione degli interventi coperti da assicurazione era stata formulata dalle parti con specifico riguardo all’obiettivo dell’intervento chirurgico, vale a dire al suo scopo terapeutico, non con riguardo alle tecniche operatorie utilizzate per la sua realizzazione, accettando in questo modo la richiesta dell’Assicurato.