14/06/2016
La compagnia assicuratrice copre le spese sostenute per la riparazione dell’autoveicolo ai prezzi di mercato
Una Compagnia provvede al pagamento dei danni (ritenuti giusti a suo parere) subiti a seguito di un sinistro stradale.
La controparte (in questo caso una carrozzeria quale cessionaria del diritto di credito risarcitorio) richiede però un indennizzo aggiuntivo, non riconosciuto dalla compagnia, basandosi su una tariffa oraria per la manodopera, superiore a quella riconosciuta, in quanto non potrebbe essere imposto al cittadino medio di ricercare e analizzare i tariffari applicati dalle imprese di riparazione e di applicarne il prezzo di mercato.
Il giudice di Pace prima e Il tribunale poi respingono la richiesta. Si arriva quindi al Giudizio della Cassazione (sentenza 11 febbraio – 13 maggio 2016, n. 9942), la quale però non cambia opinione, indicando che, poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazione dell’auto che ha subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato.
Pertanto, il danneggiato che si affida alla carrozzeria di fiducia senza prima informarsi circa la rispondenza dei prezzi praticati sul mercato, corre il rischio di non vedersi riconosciuta la differenza