23/06/2016
Interpretazione della clausola a secondo rischio.
La clausola di secondo rischio, compre il rischio nella parte eccedente il massimale di una prima polizza. Per essere operativa, deve essere adeguatamente formulata. In caso di clausola contrattuale dubbia, occorre applicare le norme sull'interpretazione dei contratti.
Una compagnia assicurativa liquidava un sinistro e, successivamente, conveniva in giudizio una seconda compagnia assicurativa che, a suo dire, era obbligata per il medesimo sinistro, affinché fosse condannata a pagare la quota di sua competenza. Il Tribunale respinge la domanda, decisione confermata dalla Corte di Appello.
La Corte di Cassazione, sul ricorso presentato dalle parti, ha osservato che la clausola come formulata è controversa, ed ha espresso i seguenti principi (sentenza n. 11819/16, depositata il 9 giugno):
- nel dubbio occorre attribuire alla clausola il significato più favorevole all'assicurato, (cioè quello ricollegabile all'operatività a primo rischio) ai sensi dell'art. 1370 c.c.;
- dì attribuire prevalenza alle clausole aggiunte rispetto al contenuto delle condizioni generali di assicurazione, redatte su modulo predisposto dall'assicuratrice, ai sensi dell'art. 1342 c.c.; (certificato di assicurazione contenente la espressa indicazione della garanzia come operante a primo rischio);
- di ricostruire il senso della clausola in contestazione tenendo conto anche delle altre clausole contrattuali, (clausola «2.2» sull'obbligo di comunicazione da parte dell'assicurato della eventuale successiva stipulazione di altre polizze per il medesimo rischio, anche ai fini dell'art. 1910 c.c., nonché la clausola «A13», che prevedeva uno sconto sull'entità del premio, per il caso di garanzia prestata a secondo rischio)
- di ricercare la comune intenzione dei contraenti, valutando a tal fine il loro comportamento complessivo ai sensi dell'art. 1362 c.c.(non era stata resa dall'assicurato, sull'apposita scheda di adesione, la dichiarazione relativa all'esistenza di una polizza ospedaliera operante a primo rischio; che l'assicurato stesso aveva pagato sempre il premio pieno previsto per la garanzia operante a primo rischio; che la stessa compagnia aveva emesso certificato di assicurazione che indicava l'operatività della garanzia a primo rischio; la non comunicazione all’assicurato dell’esistenza di un'altra assicurazione operante a secondo rischio nell'ambito della medesima convenzione professionale.