19/07/2016
Clausola “claims made”. Non è finita, anzi, comincia adesso.
Con la decisione della Cassazione a Sezioni Unite del 6 maggio 2016, n. 9140 che abbiamo commentato poco tempo fa, si poteva pensare che l’interpretazione della validità della copertura assicurativa del claims made sarebbe stata uguale per tutti i giudizi futuri. Evidentemente non è così.
Tribunale di Milano sezione prima civile, sentenza del 17 giugno 2016 n. 7149
… limitando Ia copertura alla sola ipotesi che, durante il tempo dell'assicurazione, intervenga sia il sinistro che Ia richiesta di risarcimento - appare del tutto incompatibile proprio con lo schema della responsabilità professionale come quella in esame, nella quale, … è pressocchè impossibile che in uno stesso anno si verifichi sia Ia condotta (o I'omissione) del professionista che Ia richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato.
In conclusione, ritiene questa giudice che una clausola come quella contenuta nel citato art. 7 - non sia meritevole di tutela e debba, pertanto, essere dichiarata nulla.
Tribunale di Napoli, II sezione civile, Sentenza n. 7807 del 20/06/2016
Ritiene questo Giudicante che, attesa Ia continuità di prestazioni mediche offerte dall'assicurato, quale struttura ospedaliera, …, Ia clausola in questione, per come articolata, possa dirsi lecita e meritevole di tutela, senza dovere essere integrata o modificata, ex art. 1419 c.c. secondo comma, per conseguire un più corretto contemperamento di interessi, così come suggerito dalla Suprema Corte per l'ipotesi di vaglio negativo della detta meritevolezza.
Pertanto non può accogliersi la domanda di manleva proposta dall’ospedale.
Da notare che entrambe le coperture assicurative prevedevano un periodo di “eventi pregressi” di tre anni e che entrambi i Giudici hanno fatto riferimento specifico alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite sopra citata.