17/03/2017
Polizza pluriennale e sconto fatto dall'assicuratore - cosa ne pensano i Giudici.
Come è noto, l'art. 21 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (applicabile al caso di specie ratione temporis) è intervenuto a parziale modifica dell'art. 1899 c.c., che ora recita «l'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.
L'IVASS è intervenuta con circolare del 5 novembre 2013 (prot. n. 51-13-000604) richiamando i principi di correttezza e trasparenza necessari.
Il caso.
Un contraente firma due contratti assicurativi di durata pluriennale con la dichiarazione «di essere a conoscenza che il presente contratto è di durata poliennale, ai sensi della l. n. 99 del 23 luglio 2009 con riduzione del premio».
Sul contratto però non era stato indicato quale sarebbe stato il premio assicurativo nel caso di durata annuale ed a quanto corrispondeva di conseguenza lo sconto applicato. Viene inviata la disdetta ai contratti, contestata dalla Compagnia.
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 95/2017, ha stabilito che Il principio di correttezza e trasparenza di cui all'art. 183 del d. lg. n. 209/2005 da un lato e l'obbligo di prova scritta del contratto di assicurazione ex art. 1888 c.c. dall'altro, pongono a carico della compagnia assicuratrice l'onere di indicare nella polizza, in modo chiaro ed esplicito, la riduzione del premio applicata rispetto a un'analoga polizza annuale.
In difetto, il contraente potrà recedere prima del quinquennio, nulla valendo l'apposizione in calce alla polizza di generiche dichiarazioni dell'assicurato in merito alla consapevolezza della poliennalità del contratto e dell'avvenuta applicazione di una riduzione del premio.