17/10/2017
Mediazione – La Compagnia deve partecipare anche se respinge il sinistro. Altrimenti paga.
Per un danno ad un paziente erano stati chiamati a risponderne in giudizio il chirurgo plastico e la casa di cura e successivamente le rispettive assicurazioni. Il giudice aveva ritenuto di formulare alle parti una proposta conciliativa ed in mancanza di accoglimento della stessa disponeva contestualmente la mediazione.
Una delle compagnie non partecipava al procedimento di mediazione, ritenendo inoperativa la garanzia prestata. In sede di mediazione le parti presenti raggiungevano un accordo parziale che determinava la cessata materia del contendere.
Il Tribunale di Roma Sez. VIII (sentenza depositata il 28 settembre) ha ritenuto infondate tutte le eccezioni sollevate dalla compagnia assente in mediazione e sentenziato che:
“in presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta dell’assicurazione che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal giudice, integra certamente colpa grave se non dolo.
Per la concreta determinazione della sanzione - che ha natura di indennizzo - può essere adottato quale equo ed obiettivo parametro di riferimento una somma ammontante al coacervo di quelle per le quali vi è condanna a carico della compagnia stessa sussistendo la necessità che la stessa – in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile – costituisca un efficace deterrente e costituisca una sanzione significativa ed avvertibile.”