06/12/2017
Non è il verbale dei vigili del fuoco che dà diritto al risarcimento
Si sviluppa un incendio in un appartamento in cui una società aveva effettuato la posa di una canna fumaria. Il Tribunale di respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dai proprietari dell’immobile danneggiato, mentre i Giudici di Appello riformano la sentenza di primo grado condannando la società di costruzioni al risarcimento del danno.
Si arriva così al giudizio per cassazione (ordinanza n. 27314/17, depositata il 17 novembre).
La vertenza era relativa alla fede privilegiata ex art. 2700 c.c. (Efficacia dell'atto pubblico) come prova il verbale emesso dai Vigili del Fuoco e che alla ricorrente era stato impedito lo svolgimento dei dovuti accertamenti nell’immobile, poiché la controparte, dopo la verificazione dell’evento dannoso, aveva immediatamente proceduto ad eseguire i lavori di ripristino senza permettere alla società un sopralluogo.
La Suprema corte ha stabilito che il verbale dei Vigili del Fuoco, nel caso di specie, non poteva aver valore certificativo, in quanto si limitava ad attestare che l’incendio fosse partito dalla canna fumaria, senza individuarne oggettivamente le cause e, aggiunge, «mai può affermarsi che il rilievo [dei Vigili del Fuoco] era assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., in quanto il fenomeno era caduto sotto i sensi del pubblico ufficiale verbalizzante, stante che costui sopraggiunse, all’evidenza, solo dopo che l’incendio si era sviluppato».