21/03/2018
Comunicazioni alla Compagnia di assicurazione, non basta l’invio di una raccomandata.
Viene inviata una lettera raccomandata (semplice) per comunicare la volontà di interrompere la prescrizione per la richiesta dei danni derivanti a seguito di un sinistro stradale. La Compagnia contesta la ricezione dell’atto inviato.
In Tribunale prima e la Corte di Appello poi danno torto all’assicurato, avendo egli omesso di fornire la prova del ricevimento dell’atto di interruzione della prescrizione inviato alla compagnia assicurativa mediante raccomandata.
Si arriva al giudizio in Cassazione (ordinanza n. 6725/2018, depositata il 19 marzo).
L’atto interruttivo della prescrizione inviato a mezzo raccomandata postale si presume giunto a destinazione sulla base dell’attestazione di spedizione da parte dell’ufficio postale. Laddove però il destinatario contesti la ricezione, sarà il mittente a dover fornire la prova dell’avvenuto ricevimento del plico.
Questo lo scritto: " … del tutto correttamente il giudice d’appello (sulla scia della decisione emessa dal giudice di primo grado) ha deciso la causa in senso sfavorevole all’attore, avendo quest’ultimo omesso di fornire la prova dell’effettivo ricevimento, da parte del destinatario, dell’atto interruttivo della prescrizione".
Due considerazioni:
- La prima è logica: spedire sempre raccomandate con ricevuta di ritorno;
- La seconda invece è: come fanno poi i clienti a fidarsi delle Compagnie?