26/04/2018
GDPR e condizioni di polizza
Penso che oramai tutti conoscano cosa significa l’acronimo GDPR (praticamente la “nuova” privacy) che entrerà in vigore a far data dal 25 maggio 2018.
A questo proposito osserviamo le condizioni di copertura per questa tipologia di rischio:
Tutela della privacy (condizioni ANIA professionisti ed. 2003)
A parziale deroga di quanto previsto al punto 5 dell'art. 8 (Delimitazioni dell’assicurazione), l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. (seguono scoperti e franchigie da inserire)
Condizioni presenti in molti stampati di mercato
Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni a tutela dei diritti del (in alcuni stampati non è presente la frase ”e successive modifiche ed integrazioni”):
• titolare del trattamento, purché Contraente, ai sensi dell’art.28 del DLgs.196/03;
• responsabile/i e incaricato/i del trattamento, purché dipendente/i del Contraente.
Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando prevista, alla notificazione all’Autorità Garante, ai sensi e per gli effetti dell’Art.37 e seguenti del D. Lgs. 196/03.
Ora, non si sa ancora come sarà il testo del decreto di attuazione, ma in originale è previsto che il decreto 196/03 venga abolito. Se così fosse, la seconda clausola avrebbe poi non pochi problemi ad essere ritenuta valida da parte delle compagnie. Vero che il giudice potrebbe ritenere applicabile “per equivalente” la garanzia anche per il nuovo GDPR, ma questo lo si saprà fra dieci anni.
Meglio pensarci prima applicando la condizione ANIA.
Ai “vecchi” dico: chi si ricorda del D. Lgs, 626/94 ?