24/05/2018
Di chi è la colpa?
Un assicurato chiede alle compagnie, che assicuravano la sua responsabilità civile, di essere tenuto indenne del danno cagionato a terzi nella esecuzione della sua attività.
Rigettata la sua domanda in primo grado, la Corte di appello l’accoglie e condanna le compagnie a risarcire il danno. Solo che si dimentica delle spese processuali.
Ecco cosa scrive la Suprema Corte di Cassazione:
“Ma la Corte di merito, nel condannare le tre compagnie a rimborsare all'attuale ricorrente nei limiti del massimale di polizza, nel rispetto della franchigia, e ciascuna per la propria quota, le somme da questo pagate a V.G. ed a D. R.in base al capo l che precede, ha omesso di condannare le stesse anche al rimborso delle spese processuali dei due gradi di giudizio, di cui al capo 3 della domanda.
Il ricorrente, infatti, in sede di merito, sia nel giudizio di primo grado, sia in quello di appello, aveva chiesto, in via subordinata, che, nell'eventuale accoglimento delle domande
risarcitorie proposte dai coniugi R.- G., le tre compagnie assicuratrici della sua responsabilità civile, fossero a loro volta, condannate, ognuna per la propria quota e nei limiti di cui alla polizza n. XXXXX, al rimborso di tutte le spese che questo fosse stato condannato a pagare agli attori.
E che nelle specie rientrino anche quelle processuali, è indiscutibile conseguendo, in difetto di pattuizione contraria, alla clausola contrattuale, ricomprensiva di "tutte le spese" conclusa fra le parti del contratto di garanzia (senza dimenticare quanto previsto dal III^ comma dall’art. 1917 c.c. che, tra le altre cose, è inderogabile ai sensi dell’art. 1932 c.c.)
Compensa le spese del grado di giudizio”
Compensare significa che ognuno paga le sue. E quelle spese dall’assicurato in Cassazione chi le paga?
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