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Il sinistro è escluso dalle condizioni di polizza. Ma occorre tenere presente le regole per l’informativa al cliente

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Il sinistro è escluso dalle condizioni di polizza. Ma occorre tenere presente le regole per l’informativa al cliente

 

Una impresa edilizia provocava danni a causa delle infiltrazioni di acqua piovana determinate da inidonea impermeabilizzazione del telo di copertura delle opere relative ai lavori di ristrutturazione del pavimento dell'immobile soprastante.

In polizza era inserita la clausola contrattuale che escludeva dalla garanzia i danni derivanti da acqua piovana e/o altri eventi atmosferici in genere, clausola che (dopo un attento esame da parte del Collegio) non rivestiva carattere vessatorio come richiesto dall’assicurato, e non doveva, pertanto, essere specificamente sottoscritta ex art. 1341 comma 2 c.c., in quanto non costitutiva limitazione di responsabilità. Per cui, il sinistro non era in copertura.

La Suprema Corte osserva però che l'art. 166 del Decreto legislativo, 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), dispone, al primo comma: "il contratto ed ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente", ed al secondo comma che "le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza" e che questa prescrizione si colloca in un momento logicamente precedente a quello della valutazione della vessatorietà della clausola.

Questa inosservanza formale, in quanto violazione di una regola di condotta, non può che dare luogo al risarcimento del danno per lesione della buona fede, potendo integrare una responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, ovvero una responsabilità contrattuale, che può eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le ulteriori attività esecutive ed attuative delle disposizioni contrattuali (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007).

Incontestata la provenienza dalla società assicurativa delle Condizioni generali di contratto contenenti la clausola 1.8, e tenuto conto della condizione di effettiva conoscenza o conoscibilità - secondo la ordinaria diligenza - della clausola da parte dell'assicurato affinchè la stessa possa ritenersi efficace in quanto ricompresa nell'accordo (art. 1341, comma 1, c.c.), ne segue che l'assicuratore-predisponente che intende far valere la clausola limitativa della garanzia è tenuto a fornire la dimostrazione, non soltanto della sua esistenza nel testo contrattuale, ma anche della sua effettiva conoscenza o conoscibilità da parte dell'aderente.

Per cui la Suprema Corte cassa la sentenza con rinvio della causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione che, attenendosi al principio di diritto enunciato al paragrafo 4 della motivazione, verificherà la efficacia della clausola limitativa della garanzia di cui al punto 1.8 delle Condizioni generali di contratto, alla stregua dell'art. 1341 comma 1 c.c.


Mi concedo alcuni spunti:

  1. Tempo fa avevo pubblicato all’indirizzo https://assiweb.net/node/34608/giurisprudenza-linkedin/informativa-al-cliente-dip-e-pog/ uno scritto sull’informativa da dare al cliente da parte degli Intermediari e la consegna del DIP preparato dalle Compagnie.
  2. Sembra che adesso, quanto meno in questo caso, lo studio legale dell’assicurato non si sia limitato a chiedere l’interpretazione del contratto assicurativo, ma abbia chiesto al Giudice anche l’osservanza delle regole previste dal codice delle assicurazioni (e dei Regolamenti IVASS).
  3. Se gli studi legali considereranno questa possibilità, sarò curioso di vederne gli effetti in particolare per:
    • L’informativa che gli intermediari dovranno fornire ai clienti ai sensi di quanto previsto dal codice delle assicurazioni all’Art. 119-bis - Regole di comportamento e conflitti di interesse, ripreso poi nell’allegato 3) del Regolamento IVASS n.40/2018 e all’art. Articolo 120. - Informazione precontrattuale e regole di comportamento sfociato poi nell’allegato 4) del Regolamento IVASS n.40/2018; nel mezzo dei due articoli è stato inserito l’Art. 119-ter - Consulenza e norme per le vendite senza consulenza. Inoltre, vi rientrano anche l’Art. 58 - Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente del Regolamento IVASS n. 40/2018 (e non solo, ma anche l’Art. 54 - Regole generali di comportamento e l’Art. 55 - Conflitti di interesse dello stesso Regolamento n.40 IVASS)
    • Della composizione dei contratti assicurativi che hanno più testo evidenziato (generalmente in grassetto) per indicare le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato del testo normale.
    • Dei DIP preparati dalle Compagnie di 28 pagine scritte con carattere arial 8 su due colonne e che in alcuni casi fanno riferimento alle condizioni di polizza, cosa vietata dai Regolamenti IVASS. Forse, la comprensibilità di detti documenti informativi non è poi così chiara per tutti.

 

Pietro Amati
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