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L'ultima decisione della Suprema Corte sulla clausola del claims made

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L'ultima decisione della Suprema Corte sulla clausola del claims made


La vicenda 

I genitori, in seguito della morte del figlio, agivano in giudizio nei confronti della struttura sanitaria e del medico per ottenere il risarcimento dei danni subiti. I convenuti chiamavano in giudizio le proprie compagnie assicuratrici. Il sinistro però, essendo prevista nel contratto di assicurazione del medico la clausola di claims made, veniva respinto dalla Compagnia.

Le decisioni dei giudici

La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha dichiarato nulla la clausola contenuta nella polizza assicurativa della responsabilità civile professionale del medico, che fissava delle limitazioni all’operatività della garanzia in relazione alla data della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, c.d. clausola claims made. 

La Cassazione (ordinanza 8 ottobre – 13 novembre 2019, n. 29365), sul ricorso della Compagnia di assicurazione, dichiara tale decisione non conforme ai principi di diritto enunciati delle Sezioni Unite (Sentenza n. 22437 del 24/09/2018) in tema di validità ed operatività delle clausole claims made: «… il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale».

In altre parole, l’indagine dei Giudici deve riguardare, anzitutto, la causa concreta del contratto sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza del legame rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, che non si arresta al momento della stipula del contratto, ma riguarda anche la fase precontrattuale (nel senso di informativa data al cliente sulla portata di tale clausola) e quella dell’attuazione del rapporto, con la conseguenza che la tutela dell’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con l’eventuale riconoscimento delle ragioni che devono essere giudicate volta per volta.

Pertanto,  non avendo la Corte d’Appello osservato tali principi, affermando che la clausola claims made rende atipico il contratto di assicurazione (in generale) invece di procedere alla verifica della causa in concreto del contratto tipico e del rispetto dei limiti imposti dalla legge, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte territoriale.

 

Pietro Amati
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