23/06/2022
Incendio doloso e onere della prova
Il fatto
Incendio in un capannone a seguito del quale sono risultati distrutti tre autocarri.
La Compagnia chiamata in causa nega l’indennizzo poiché il contratto non comprende tra i rischi coperti l'incendio di tipo doloso.
La parola ai giudici: il Tribunale di Firenze rigetta la domanda del cliente così come la Corte d'appello di Firenze.
Un breve intermezzo; quando studiavo mi si faceva presente che è onere del cliente dimostrare:
a) L’esistenza della polizza
b) Che ciò che è successo sia compreso nel contratto di assicurazione
c) Il danno subito
d) Il nesso causale tra danno ed evento.
Qualora la Compagnia respinga il danno, è a carico suo l’onere di provare che quanto si è verificato non rientri in garanzia (art. 2697 c.c.). Da notare che l’art. 2698 c.c. stabilisce poi che “sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto”.
Veniamo ora ai motivi della Cassazione:
… tanto che ritengono (i Tribunali) questa prova effettivamente assolta nel momento in cui assumono che dalla documentazione in atti era emersa come assai più verosimile la causa dolosa dell'incendio (pagina 5 della motivazione), nel momento stesso in cui indicano nella relazione dei Vigili del Fuoco la fonte del loro convincimento.
… i giudici osservano come la convenuta compagnia abbia assolto al suo onere proprio perché, valendo in materia civile una regola probatoria probabilistica, era emersa come più probabile, per l'appunto, l'ipotesi dolosa anziché quella che indicava nell'incendio una causa diversa.
Ora, senza volere entrare nel merito di quanto successo in questo caso singolo, la domanda che mi pongo è: non è che in questo modo si ribalta l’onere della prova?