01/09/2022
Sinistro precedente e 1892 del c.c.
Si verifica un incendio in una sede di un consorzio.
La Compagnia con la quale aveva stipulato una copertura assicurativa respinge la richiesta di indennizzo per aver l'assicurata reso dichiarazioni false e/o reticenti (incendio subito due anni e mezzo prima in altra sede non dichiarato all’assicuratore in fase di stipula del contratto assicurativo).
Il Tribunale condanna la compagnia al pagamento affermando: «detta sinistrosità pregressa e specifica subita dal Consorzio ((omissis) non aveva stretta attinenza con il rischio assicurato e che l'ipotetica informativa resa all'assicuratore a termini di legge a proposito dell'incendio non avrebbe in ogni case determinate il suo diniego alla stipula del contratto, non avendo la Compagnia offerto elementi per ritenere che, in caso di effettiva conoscenza del precedente sinistro, non avrebbe stipulate il contratto o lo avrebbe stipulate a condizioni diverse».
La Corte di Appello ribalta tale decisione affermando: … ebbe effettivamente a rendere una dichiarazione mendace riguardo alla sinistrosità pregressa, omettendo di segnalare un precedente danno da incendio verificatosi nel 2006 ovverosia due anni e mezzo prima di quello per cui e causa e che aveva interessato un altro immobile di proprietà del consorzio attribuito alla propagazione delle fiamme fuoriuscite da un mezzo d'opera parcheggiato in adiacenza allo stesso» negando quindi l’indennizzo.
Si arriva in questo modo alla decisione della Suprema Corte di Cassazione.
Secondo voi?