24/04/2024
Polizza infortuni ed onere della prova
Infortunio verificatosi presso un Crossodromo.
Nelle condizioni di polizza vengono espressamente esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica di sport con utilizzo di veicoli a motore. Si costituiva in giudizio l'assicurazione, eccependo che l'infortunio non era indennizzabile.
Il Tribunale respinge la domanda dell’assicurato all’indennizzo.
La Corte territoriale, nel giudizio di appello, lo rigettava, confermando integralmente la sentenza del giudice di primo grado.
Nella motivazione si legge:
Non è infatti dato sapere in che luogo della pista sarebbe avvenuta la caduta, se ad esempio percorrendo un sentiero laterale o la pista stessa, né il motivo per cui l'appellante si sarebbe determinato a tal percorso, né il tipo di percorso, se accidentato o piano, né se qualcuno ha assistito alla caduta a piedi: tutti fatti che avrebbero potuto essere dedotti senza difficoltà.
In parole povere: a chi tocca provare che cosa.
Ecco intervenire la Cassazione identificando quali sono, in un contratto assicurativo:
(a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi.
Ed a chi tocca, e come, l’onere della prova