09/05/2024
Infortuni sul lavoro
Purtroppo, in questi giorni assistiamo a nuove e tante tragedie sul lavoro. Ora, non tocca agli assicuratori il compito di ridurre tali eventi. Costoro hanno però il dovere di informare i loro assicurati sulle possibili conseguenze cui possono andare incontro al loro verificarsi.
Ho utilizzato tre recenti sentenze del 2024, che allego, su quello che poi i Giudici decidono in questi casi.
1^ Muratore specializzato dipendente dell'impresa indicata, incaricato di effettuare un sopralluogo presso la villetta di Ro.Mi. per la verifica di eventuali infiltrazioni di acqua piovana dal tetto, deceduto per politrauma a seguito di caduta dall'altezza di circa nove metri.
“… qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro”.
2^ In tesi difensiva, l'evento fu reso possibile dal comportamento abnorme del lavoratore il quale, come concordemente riferito da tutti i testimoni esaminati, doveva solo raccogliere i libri già ricoperti dal cellophane e inserirli in scatole di cartone non essendo suo compito liberare il macchinario da accumuli di materiale.
"… in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia"
3^ Operaio deceduto durante la manutenzione di un silos.
La prima norma di sicurezza predisposta dal datore di lavoro consisteva proprio nel divieto di praticare l'attività di manutenzione straordinaria del silos che in quel momento quest'ultimo stava compiendo, men che meno secondo quelle specifiche modalità.
“Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia predisposto anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.”