04/06/2024
Le comunicazioni fatte dal Broker per mail ordinaria
Tizio, autotrasportatore, conclude con una società assicuratrice, tramite un broker che, con una e-mail, si accorda con la società assicuratrice affinché il rischio si estenda anche al trasporto di medicinali (in deroga ad un'espressa previsione contrattuale), un contratto contro il rischio di furto della merce trasportata.
Capita il fattaccio (furto della merce trasportata) e l’autotrasportatore chiede alla compagnia di essere manlevato dalla richiesta di risarcimento per la perdita del carico, richiesta rifiutata dall’assicuratore.
A questo punto vengono citati in giudizio dal danneggiato-assicurato sia il Broker che la Compagnia.
1^ grado: condanna della sola società assicuratrice che però non comprende tutti i danni subiti dall’autotrasportatore.
2^ grado: condanna del solo broker al pagamento di tutti i danni verso Tizio.
Il giudice di secondo grado fonda la sua decisione sul fatto che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.), mentre l'estensione dell'oggetto della polizza non è prevista da una pattuizione scritta ma solo da una e-mail priva di firma digitale.
Ed ecco cosa decide la Cassazione