01/08/2024
Interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto e infortunio del lavoratore
Viene richiesto il risarcimento del danno differenziale a causa di un gravissimo infortunio sul lavoro patito da un lavoratore (illecitamente) interposto il quale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, veniva investito da un muletto.
Più precisamente, il lavoratore era addetto all'uso della macchina ribobinatrice, di proprietà della PCP (utilizzatrice effettiva della prestazione) subentrata, ex art. 2558 c.c., nel contratto di affitto di ramo d'azienda tra la C. 2004 (cedente e formale datore di lavoro) e la PS (cessionaria).
Secondo la Corte di appello, l'infortunio occorso al lavoratore F.M. non poteva rientrare nell'ambito della copertura di polizza in quanto la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, operava solo per i dipendenti o parasubordinati assicurati ai sensi degli artt. 10 e 11 d.p.r. 1124/65 o dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, addetti alle attività per le quali era prestata l'assicurazione.
Andava quindi escluso che potesse mai applicarsi la RCO perché la sua efficacia era subordinata alla circostanza che al momento del sinistro l'assicurato fosse in regola con gli obblighi assicurativi di legge (art.1 lett. B ultima parte).Oltre a non potersi considerare dipendente, F.M. non poteva considerarsi neppure "terzo", stante le condizioni di polizza.
La Corte di Cassazione la pensa in modo diverso e, attraverso vari passaggi, riconosce la validità della copertura assicurativa.
Vi auguriamo buone vacanze e un arrivederci a settembre.