10/09/2024
Sinistro in coassicurazione e problemi con i coassicuratori
In sintesi:
1. Il cliente comunica l’avvenimento del sinistro al proprio Broker.
2. Il Broker, in un contratto in coassicurazione, comunica alla Compagnia delegataria l’accadimento e tutta la documentazione inerente.
3. Le cose vanno un po' per le lunghe e, mentre la Compagnia delegataria paga la propria quota prevista in polizza, le due coassicuratrici invocano l’avvenuta prescrizione in quanto non hanno mai ricevuto l’avviso di sinistro da parte dell’assicurato (o del Broker).
4. Questa la clausola di coassicurazione: "Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici…";
5. E questa la clausola broker; "tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla direzione contraente della Società, all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure tramite la società di brokeraggio. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Si prende e si dà atto che il Broker del contratto è la spettabile A. Srl";
6. Si arriva logicamente in giudizio. Sia il Giudice di primo grado che la Corte di appello rigettano l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'Azienda e, dall'altro, l'accoglimento della domanda di manleva spiegata da quest'ultima nei confronti delle coassicuratrici.
7. E la Cassazione?