21/11/2024
Assicurazione postuma decennale obbligatoria ex art 4 D. Lgs. 122-2005
Il fatto: si staccano dall’ultimo piano di un edificio alcune lastre in marmo, precipitando nel giardino comune.
In funzione di ciò il condominio faceva valere la garanzia base dell’assicurazione postuma decennale obbligatoria ex art. 4 d.lgs. 122/2005 e art. 1669 c.c., che prevedeva obbligatoriamente l’indennizzo “dei danni conseguenti alla rovina parziale ed ai gravi difetti costruttivi che compromettano la stabilità e/o agibilità dell’edificio”, richiamando espressamente l’art. 1669 c.c.
I Giudici di merito:
Il Tribunale di 1^ grado dava ragione al condominio, mentre la Corte di appello respingeva la richiesta dello stesso.
La Corte di Cassazione:
… la corte territoriale, dopo aver confutato l’interpretazione data al contratto dal giudice di primo grado, rilevando che quest’ultimo aveva fatto ricorso “ad una propria ricostruzionedella strutturalità, trascurando di servirsi interamente della diversa e compiuta definizione adottata dai contraenti”, è pervenuta alla conclusione che “l’evento lesivo sta al di fuori della sfera di protezione della garanzia” e tale conclusione, essendo fondata su unainterpretazione contrattuale intrinsecamente tutt’altro che implausibile, si sottrae al sindacato di questa corte.