27/11/2024
Dolo dell’assicurato e onere della prova
A seguito di un incendio si distrugge un capannone. Viene attivata la perizia contrattuale, il cui verbale accerta il diritto all'indennizzo in favore dell’Assicurato.
La detta causa civile venne sospesa, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del giudizio penale instaurato nei confronti dell'amministratore e del socio della Società.
Si arriva alla pronuncia della Corte di Cassazione:
“La Corte d'appello territoriale afferma che, oltre a quanto risultante dalla sentenza penale di assoluzione (e quindi dai relativi atti) sarebbe stata necessaria, al fine di consentire la realizzazione della previsione della clausola contrattuale secondo la quale la liquidazione dell'indennizzo era subordinata alla prova dell'assenza di dolo dell'assicurato, la prova di ulteriori elementi a discarico, dimostrativi e comunque corroboranti l'insussistenza del dolo degli imputati e quindi, per fare propendere, in ambito civile, per la totale assenza di responsabilità a loro carico.”
Non avendo l’assicurato potuto fornire altri elementi (in quanto l’assoluzione dei predetti è avvenuta ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..) nulla gli è dovuto.