11/03/2011
Due mezzi assicurati con una sola polizza - l’assicurazione non paga nonostante il contrassegno esposto
Interessante sentenza della Cassazione (n. 5537 del 9 marzo 2011 allegata) che, oltre a precisazioni nell’ambito del danno non patrimoniale ponendo distinzioni fra pregiudizio “morale”, “biologico” e da “perdita parentale” in seguito al concetto di danno non patrimoniale espresso dalla Cassazione S.U. n.26972 del novembre 2008), si esprime nel caso di una polizza RCA trasferita su di un altro veicolo, rimanendo però a bordo del primo comunque esposto il contrassegno.
Scrivono i Giudici: “Deve ritenersi che ove il contratto assicurativo sia stato trasferito su un veicolo diverso da quello in relazione al quale era sorto, la permanenza su quest'ultimo del contrassegno di assicurazione (che è cosa diversa dal certificato di assicurazione – vedere Cass. n. 5834 del 1993) non può determinare, di per sé la responsabilità della compagnia che quel contrassegno abbia emesso, quando sia stata raggiunta la prova che alla presenza di tale contrassegno non faccia riscontro l'esistenza di un rapporto di assicurazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio della prevalenza delle risultanze del contrassegno assicurativo trova applicazione solo nei rapporti tra assicuratore e danneggiato e non già nei rapporti tra il primo e l'assicurato (Cass. 24 aprile 2001 n. 6026, 17 luglio 2009 n. 16726; Cass- penale sez.IV, 23 ottobre 2009, 1823).