18/03/2011
Poste italiane è responsabile dei ritardi. E deve pagare i danni conseguenti.
La news che inviamo non è interessante esclusivamente per il settore assicurativo: interessa tutti gli utenti di un servizio quale quello fornito dalle Poste.
Il caso: una società ha fatto causa alle Poste Italiane spa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardato recapito di un plico spedito con il servizio di postacelere, in quanto non è riuscita a partecipare a una gara d'appalto, che addirittura avrebbe vinto, visto che, a posteriori, ha scoperto che la sua offerta era la più bassa.
Le Poste inviano un assegno di 7,23 euro, per «ritardo recapito invio», sostenendo l’applicazione del DPR n. 156 del 1973 che, all’art. 6, prevede la restituzione di quanto pagato per l’invio della corrispondenza.
I Giudici della Consulta definendolo «un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica della rapporto» hanno definito la norma incostituzionale (vedere sentenza n. 46-2011 allegata).
La pronuncia finisce per stabilire un principio generale, per cui eventuali limitazioni di responsabilità delle Poste non sono legittime. Se dal disservizio sono derivati danni, questi devono essere risarciti integralmente, sempre che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Ricordiamo una pronuncia del Tribunale di Lecce (sentenza del 28 marzo 2008 n. 640) che, affrontando un caso analogo a quello giudicato dalla Corte costituzionale, ha condannato le Poste ad un risarcimento di oltre 56 mila euro a favore della ditta esclusa dalla gara, valutando il danno subito dal cliente nel 10% dell’importo della gara.
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