24/03/2011
Mancato pagamento del premio con frazionamento dello stesso – cosa è dovuto all’assicuratore.
La decisione della Suprema Corte (allegata) che interpreta l'espressione «periodo di assicurazione in corso» nel caso di risoluzione di diritto del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1901, comma 3, c.c. si segnala perché, fino ad oggi, l’impostazione giurisprudenziale riteneva che per periodo in corso dovesse intendersi quello «annuale», e ciò a prescindere dall'eventuale, differente frazionamento (trimestrale, semestrale, etc.) del pagamento del premio (in tal senso, Cass. civ., 22 luglio 1992, n. 8863, in Giur. it., 1993, I, 1, 2324; Trib. Brescia, 5 maggio 2003, inedita; Cass. civ., 25 ottobre 1972, n. 3250, inedita).
Ove, quindi, il contratto abbia durata annuale ed il pagamento del premio sia stato suddiviso in periodi più brevi (trimestrali, semestrali, ecc.), il periodo in corso è quello trimestrale o semestrale, coperto dalla singola rata ed è quanto l’assicuratore può pretendere dal contraente della polizza.
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