22/06/2011
Conoscenza ed insorgenza della malattia in una polizza vita
Gli Assicuratori contestano la non indennizzabilità del sinistro avvenuto ex art.1892 c.c., in quanto l'assicurato avrebbe taciuto al momento della stipula della polizza vita di essere portatore di una grave patologia che, in breve tempo ne avrebbe cagionato la morte, sostenendo che l'insorgenza della grave malattia non poteva essere ignorata da chi, purtroppo, ne era rimasto colpito.
A loro parere, stabilire la data dell'insorgenza e, quindi, del manifestarsi dei primi sintomi equivaleva a ritenere raggiunta la prova che il malato (contraente- assicurato) al momento della stipula della polizza avesse avuto cognizione della malattia.
A fronte dell’indagine fatta dalla CTU, si appurava però che solo con la diagnosi definitiva (ovvero a distanza di oltre nove mesi da quando ebbe a stipulare la polizza) l’assicurato ebbe a conoscere che era affetto dalla malattia che l’avrebbe portato al decesso.
I Giudici della Suprema Corte, condannando l’Assicuratore, hanno anche stabilito che “ai fini della colpa grave o del dolo da rinvenirsi in un contratto di assicurazione sulla vita, in presenza di sintomi ambigui e non specifici, stante la genericità degli stessi, non integra affatto dolosa reticenza né comportamento gravemente colposo il fatto che l'assicurato non abbia, al momento della stipula della polizza-vita, dichiarato la esistenza di quei sintomi a cui i medici hanno dato rilievo aspecifico e tranquillizzante”.
Gli Assicuratori sono stati anche condannati al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c.,.