08/07/2011
Non sempre il gestore di un parcheggio deve risarcire il cliente che ha subito il furto dell'auto
La Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 14319 del 28 giugno allegata, interviene sulla responsabilità del gestore del parcheggio nel caso di furto di un’auto.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso l’obbligo di custodia e la conseguente responsabilità risarcitoria del gestore privato poichè l’area di sosta, per regolamento comunale, era destinata a parcheggio non custodito.
Il prezzo pagato dall’utente era progressivo e differenziato, dunque rispondente al solo interesse pubblico; le particolari modalità di espletamento non implicano automatico obbligo di custodia.
A parte le considerazioni sulla legge Tonioli (art. 15), le Sezioni Unite chiariscono che se si tratta di parcheggio senza custodia si avrà un contratto di locazione (temporaneo per lo spazio utilizzato per la sosta) senza responsabilità per i danni all’autovettura. Invece, se si tratta di parcheggio con custodia (il gestore riceve le chiavi, colloca a posteggio il veicolo e provvede alla riconsegna), il contratto sarà quello di deposito con obbligo di custodia e quindi anche di responsabilità per i danni subiti dalla cosa.