15/07/2011
Polizza stipulata dopo il verificarsi del sinistro. Inesistenza della garanzia anche per la copertura obbligatoria della R.C.A.
Viene stipulato un contratto assicurativo per la r.c.a successivamente all'incidente, con decorrenza della garanzia retrodatata, con la conseguenza che, stante questa pattizia retrodatazione, risultava coperto anche l'incidente per cui è causa.
Non è dello stesso parere la Corte di Cassazione che, con la sentenza del 30 giugno 2011, n. 14410 allegata, indica che: la disposizione del comma 2 dell'art. 18 della l. 24 dicembre 1969 n. 990, che nega all'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltà di opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell'assicurato al risarcimento, non è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità del contratto, quale quella di nullità per inesistenza del rischio che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente alla data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato.