28/03/2012
Alunno che subisce un infortunio durante una gita scolastica - chi ne risponde.
Una ragazzina di 16 anni, dopo aver fumato uno spinello con i suoi compagni in gita scolastica, scavalca un balcone precipitando dalla terrazza di un albergo riportando gravissime ferite con conseguente invalidità totale.
I Giudici territoriali non riconoscevano alcuna responsabilità in capo all'albergatore, all'istituto scolastico ed all'insegnante che accompagnava i ragazzi in gita; la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 8 febbraio 2012, n. 1769 non la pensa nella stessa maniera, con motivazioni che possono anche essere discutibili.
- I Giudici, infatti, in merito alla presunta responsabilità
- dell'albergatore, rilevano la facile accessibilità dalla camera della vittima al solaio, dalla carenza di segnalazioni e di illuminazione e non il fatto che l’accesso sia dovuto ad una condotta volontaria della vittima (che aveva anche fumato uno spinello);
- dei maestri e dei precettori che, per superare la presunzione di responsabilità che la legge pone a loro carico, devono dimostrare di avere adottato tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di eventi dannosi;
- delI’Istituto scolastico, soggetto ad un obbligo di diligenza preventivo, consistente, in caso di gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non presentino né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni.
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