03/04/2012
La ditta appaltatrice ed il direttore dei lavori rispondono in via solidale per i vizi dell’opera
Prestazione d’opera del direttore dei lavori: è una obbligazione di mezzi o di risultato?
Un condominio, ritenuto che i lavori fatti dalla ditta appaltatrice non fossero stati fatti come dovuti, cita in giudizio la ditta che ha eseguito i lavori e, solidalmente, il direttore dei lavori che doveva vigilare sulla esecuzione degli stessi ai sensi dell’art. 1669 del c.c..
Questa la decisione della Cassazione con la sentenza del 20 marzo 2012 allegata:
“il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto".
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