19/04/2012
Impianto d’allarme furto non funzionante – responsabilità del fornitore e installatore
Una gioielleria subisce un furto e l’impianto d’allarme installato non scatta né invia l’avviso automatico per avvertire la polizia dell’intrusione.
Il proprietario dell’esercizio chiede i danni alla società che aveva installato l’allarme antifurto in negozio ed in primo grado la domanda veniva accolta. I Giudici d’appello, invece, riformano la sentenza poichè non è stata data prova sufficiente che il furto non si sarebbe consumato in caso di corretto funzionamento dell’allarme (prova diabolica).
La Cassazione, cui il gioielliere si è rivolto, cassa la sentenza della Corte d’Appello (nella sentenza del 10 aprile 2012 allegata), ritenendo “… che, se non si ritenesse che un impianto di allarme specifico possa in qualche misura essere utile per evitare il furto o per attenuarne le conseguenze non vi sarebbe allora alcuna ragione per installarlo (sicché la sua potenziale utilità allo scopo può dirsi costituire nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli effetti di cui all'art. 115, secondo comma, c.p.c.), la Corte d'appello avrebbe dovuto specificamente spiegare le ragioni del ritenuto difetto di nesso causale fra il malfunzionamento ed il furto”, con onere della prova quindi non più a carico del gioielliere.
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