03/10/2012
Inefficacia della disdetta inviata alla direzione generale piuttosto che all'agenzia cui sia assegnata la polizza
Viene inviata la disdetta di una polizza alla direzione generale di una compagnia.
Sul contratto è scritto che tutte le comunicazioni devono essere inviate all’agenzia a cui è appoggiata la polizza. La Compagnia contesta la validità della disdetta e si va in Tribunale.
Nella memoria, l’avvocato del cliente ribadisce che “non si poteva spiegare come potesse essere ritenuta inefficace una disdetta inviata in un luogo nevralgico di una società quale la sede della direzione generale della compagnia”, facendo presente che una clausola del genere doveva essere considerata quanto meno vessatoria.
Il Giudice non la pensa allo stesso modo: “è pacifico infatti che in un contratto per adesione, la clausola che stabilisce che tutte le comunicazioni cui sia tenuto l'assicurato devono farsi con lettera raccomandata, indirizzata al luogo previsto nelle CGA, che nel caso di specie è l'agenzia cui è assegnata la polizza, non ha carattere di clausola vessatoria per cui essa è da ritenersi valida ed efficace ai fini della comunicazione della disdetta del contratto”.
Conseguenza: la disdetta non è valida e occorre verificare, caso per caso, dove deve essere inviata, non prendendo per valido il principio che alla Direzione Generale della Compagnia può essere inviato tutto.
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