16/10/2012
Valore ante sinistro del bene danneggiato e riparazione antieconomica.
Il tema in oggetto si riferisce, generalmente, ai frequenti casi di incidenti stradali a seguito dei quali le riparazioni della autovettura hanno un costo superiore al suo valore di mercato.
Nelle ipotesi di antieconomicità delle riparazioni di vetture o di altri beni destinati, per loro natura, alla soppressione o alla rottamazione, l’applicazione dei principi enunciati porta, solitamente, al riconoscimento, a favore del danneggiato, del corrispettivo del valore ante sinistro, maggiorato delle spese necessarie per le pratiche amministrative.
In questo caso la controversia ha per oggetto la frana di un muro e l’individuazione dei danni conseguenti. Osserva la Corte di Cassazione seconda sezione civile (a differenza della Corte territoriale), con la sentenza n. 17217/2012, depositata il 9 ottobre 2012 ed allegata, come la inevitabile sopravvivenza del bene danneggiato – non più utilizzabile – comporti per il proprietario l’obbligo di tenerlo in condizione di non nuocere a terzi e, comunque, di sostenere costi per la sua adeguata messa in sicurezza. Gli oneri, quindi, per la recinzione e la rimozione dei pericoli fanno parte integrante del danno subito, e devono essere risarciti anche se, con ciò, si riconosca al danneggiato un importo superiore al valore economico del bene leso.
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