06/11/2012
Riconosciuto l’indennizzo per il danno biologico differenziale anche se l’infortunato non è dipendente dell’azienda.
Un artigiano, regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, cade dal tetto di un’azienda durante dei lavori. L’INAIL liquida l’indennizzo che le spetta, ma l’infortunato chiede alla ditta che ha commissionato i lavori il riconoscimento del danno biologico differenziale.
Questo anche perchè deve riconoscersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’artigiano e il committente, in quanto “ il G aveva lavorato per la C dal 1996 al 2001 tutti i giorni, con lo stesso orario di lavoro dei dipendenti, era trasportato sul luogo di lavoro dal furgone aziendale, prendeva ordini da C, si accordava con quest'ultimo per eventuali assenze, …”, e che, anche “… l'aver svolto da parte del G del tutto occasionalmente alcuni lavori per altre imprese o privati non era circostanza significativa suscettibile di incidere sulla natura del rapporto intercorso Ira le parti, trattandosi di attività collaterali che ben potevano essere svolte da qualsiasi lavoratore subordinato.”
Scatta dunque il risarcimento del danno biologico pari alla differenza fra l'indennizzo liquidato ex articolo 13 del d.lgs 38/2000 e l'importo previsto in applicazione delle tabelle in uso presso il tribunale di Milano.
E la polizza assicurativa? La Compagnia respinge il sinistro in quanto la copertura assicurativa riguarda i prestatori di lavoro dipendente "regolarmente assunti", condizione non riconoscibile all’infortunato, anche se iscritto nell'albo delle imprese artigiane, regolarmente assicurato ed in regola con il pagamento dei contributi, per farlo rientrare nella copertura assicurativa.
Questo quanto emerge dalla sentenza 18469/12, pubblicata il 26 ottobre dalla sezione lavoro della Cassazione ed allegata.
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