23/11/2012
Responsabilità solidale ed obbligo dell’assicuratore
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Responsabilità solidale ed obbligo dell’assicuratore
Accade spesso che, affermata la responsabilità in solido tra più soggetti di un evento, per insolvenza o difficoltà di uno di essi, ovvero per la legittima scelta di opportunità da parte del danneggiato, la richiesta di adempimento venga formulata per l’intero nei confronti di uno solo dei condebitori, al quale è lasciato la possibilità di agire per il regresso nei confronti degli altri condebitori.
Questo è il caso esaminato, dove uno dei soggetti risulta essere anche assicurato, e dove la Compagnia di Assicurazione eccepiva il fatto di potere essere chiamata a risarcire tutto il danno, ritenendosi obbligata solo per la “quota” di responsabilità del proprio assicurato.
Strano a dirsi, è la prima sentenza di Cassazione che prende in esame tale problematica, e la decisione (sentenza 10 ottobre - 20 novembre 2012, n. 20322 allegata), da torto all’assicuratore, affermando, la Suprema Corte, che “l’obbligo indennitario dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell’assicurato, operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l’intera obbligazione dell’assicurato nei confronti del terzo danneggiato cui l’assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato”.
Il commento si ferma qui per motivi di spazio, ma la nostra raccomandazione è di leggere tutto il dispositivo della sentenza allegata.
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