18/10/2016
Infortunio del conducente e definizione di sinistro “auto-provocatosi”.
Viene stipulata una polizza accessoria contro gli "infortuni del conducente", prevista, in aggiunta all'assicurazione per la r.c.a. verso terzi del ciclomotore.
Si verifica un sinistro a causa di un tamponamento da una non identificata autovettura di colore scuro. Viene richiesto l’indennizzo alla compagnia, la quale rifiuta in quanto la polizza, in riferimento agli "infortuni del conducente", copriva esclusivamente gli incidenti di guida "auto-provocatosi", e non provocati da terzi.
Il Tribunale di 1^ grado dava ragione all’assicurato, ma la Corte di appello e la Suprema Corte di Cassazione lo negavano, facendo riferimento alla copertura RCA di chi aveva provocato il sinistro che quindi doveva risarcire il sinistro.
Questo il testo; … sussiste la colpa esclusiva del conducente del veicolo sopraggiunto - affermava che il sinistro non era coperto dalla citata "polizza infortuni", atteso che il L.P. non era stato vittima di un "infortunio", cioè di un incidente "auto-provocatosi", come previsto dalla detta polizza accessoria, bensì di un vero e proprio investimento, per il quale l'unico soggetto che poteva essere chiamato a risponderne era l'ignoto investitore e, per lui, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non evocato in giudizio.
Non è mia intenzione entrare nella decisione dei tribunali sul concetto di indennizzo e risarcimento in caso di danni alla persona, in quanto tale argomento necessita di alcune pagine di commenti.
La mia domanda è: ma quando fu stipulata la polizza, l’assicurato si era reso conto del significato di infortunio “auto.provocatosi”? Gli era stato spiegato?