04/11/2016
Polizza obbligatoria per gli avvocati. Alcune considerazioni
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Polizza obbligatoria per gli avvocati. Alcune considerazioni
È stato pubblicato il D. 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia - Polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni per la professione di avvocato.
Alcune considerazioni sulla parte inerente la responsabilità civile:
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale
Punti 1. e 2.
- Copertura della responsabilità civile per qualsiasi danno (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro) nello svolgimento dell'attività professionale (quindi non prestazione professionale, ma attività). Significa che non viene fatta distinzione tra danno derivante da responsabilità professionale da quelli di natura extracontrattuale (es. Il cliente che cade perchè si rompe la sedia o perchè le scale sono sporche).
Punto 9.
- Compresi i danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito (senza limite previsto).
Punto 10.
- Responsabilità solidale compresa, salvo il diritto di regresso da parte dell’assicuratore su terzi
- Retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale.
- Divieto di recesso da parte della Compagnia a seguito di sinistro, compreso il periodo di ultrattività.
- In funzione del fatturato e/o del numero dei professionisti da € 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo a Euro 5.000.000,00 per sinistro e di € 10.000.000,00 per anno assicurativo.
Art. 2 - Efficacia nel tempo della copertura assicurativa
- Retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale.
- Divieto di recesso da parte della Compagnia a seguito di sinistro, compreso il periodo di ultrattività.
Art. 3- Massimali minimi di copertura per fascia di rischio
- In funzione del fatturato e/o del numero dei professionisti da € 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo a Euro 5.000.000,00 per sinistro e di € 10.000.000,00 per anno assicurativo. Quindi è vietato nei piccoli studi provocare grossi danni (???).
- Se esistono franchigie e scoperti (non vengono menzionati massimi risarcimenti), l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, con facoltà di recuperare questi importi dall'assicurato.
Certo che rappresenta un bel passo in avanti per la copertura assicurativa della responsabilità professionale (a parte i massimali come previsti). Chissà le Compagnie…
Chi si ricorda la polizza inerente la legge 210 sugli immobili?
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Un cordiale saluto.
Pietro Amati