27/08/2019
I Diversi significati che può assumere il termine “committente”
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I Diversi significati che può assumere il termine “committente”
In rischio della committenza deriva principalmente dall’art. 2049 del c.c., il quale rende responsabile colui che chiede ad un altro di fare qualche cosa per suo conto per tutti i danni che possono accadere a terzi durante lo svolgimento del compito assegnato (esistono sul mercato clausole più o meno complete per potere comprendere detti rischi).
Il termine committenza è stato adottato anche nel D.Lgs. 81/2008 per interventi di manutenzione, ristrutturazione o costruzione a nuovo di fabbricati ed interessa il proprietario, l’affittuario o chi ha un diritto reale sull’immobile fin dal momento in cui deve effettuare le scelte tecnico-organizzative e pianificare le varie fasi di lavoro, dei principi e delle misure generali di tutela dei lavoratori (quindi non per danni a terzi, ma per danni subiti da dette persone). Anche in questo caso esistono clausole di mercato per proteggersi (generalmente, per gli stampati “preconfezionati”, solo per i lavori di manutenzione del fabbricato).
Il caso affrontato dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 33244/19) riguarda però un‘altra situazione di committenza.
Un privato chiede ad un elettricista, conosciuto in paese e dotato di grado di esperienza tale da far ritenere che fosse sostanzialmente in grado di eseguire quanto richiesto, alcuni lavori per riparare un’autoclave.
Purtroppo, questa persona, a causa della mancanza di un dispositivo di sicurezza quale il dispositivo di protezione differenziale (cd. salvavita), perdeva la vita.
Ai sensi del D.M. n. 37 del 2008, questa persona non aveva i requisiti di cui all’art. 4 del citato decreto e non aveva rilasciato il certificato di conformità prescritto dall’art. 7 dello stesso provvedimento.
La difesa sosteneva che in detto decreto sono esclusi dal novero delle attività previste queste categorie di lavori.Né sussiste, per le installazioni per apparecchi per usi domestici, l’obbligo per il committente di farsi rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto o l’obbligo di acquisire tale dichiarazione prima di mettere in esercizio l’impianto
I Giudici, però, specificano che “… Ben si comprende, quindi, come sia possibile che anche norme raccolte in testi esplicitamente destinati a disciplinare ambiti diversi dalle attività lavorative possano venire in considerazione come norme prevenzionistiche.
E proseguono con: “… Ma prevede altresì che questi requisiti (dell’elettricista) possano essere certificati. Certificazione di estremo rilievo perché è grazie ad essa che il committente può essere certo di adempiere alla previsione dell’art. 8, del decreto, che gli impone di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.
In assenza di tale certificazione il committente assume consapevolmente o almeno con colpa il rischio della inadeguatezza dell’impresa esecutrice affidataria”.
Una domanda: qual’è la clausola di mercato (e anche non) che consente di coprire questo rischio nel settore delle polizze per la famiglia?
Pietro Amati
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