17/02/2020
L’interpretazione del contratto di assicurazione sulla verifica della copertura
Il fatto:
Azienda operante nel settore della commercializzazione di vini. Danno causato da un atto vandalico, ovvero dall’apertura da parte di ignoti delle saracinesche di alcuni serbatoi in cui era conservato il vino che è di conseguenza fuoriuscito.
La polizza:
Sulla base delle clausole contrattuali, risulta che la copertura assicurativa aveva ad oggetto eventuali danni subiti dalle merci aziendali derivanti anche da sabotaggio, terrorismo e atti vandalici.
La pronuncia dei Giudici
Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti della compagnia assicurativa per il pagamento dell’indennizzo, dovuto in base alla una polizza assicurativa contro i danni alle proprie merci aziendalie.La Corte d’Appello di Lecce ribaltava la decisione negando il diritto all’indennizzo e affermando che la dispersione del vino non costituiva un danno alla merce assicurata ma solo all’imprenditore (?).La pronuncia della Suprema Corte:Le clausole del contratto di assicurazione devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c. tenendo dunque conto della buona fede delle parti e della necessità di fornire alla polizza un’interpretazione che non la privi di senso effettivo, in coerenza con la natura e l’oggetto del contratto.
E’ evidente che, essendo stata assicurata la merce aziendale di una cantina, la cui attività è la commercializzazione di vino, la società ha inteso assicurare proprio il vino quale principale merce aziendale.
Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso dell’Assicurato e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.