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Gestione della lite (e non solo) nella polizza RCT

Gestione della lite (e non solo)  nella polizza RCT

Interessante l’ordinanza della Cassazione 7 novembre 2019 – 19 febbraio 2020, n. 4202:

Nel caso in questione (RC professionale di un dentista) i Giudici hanno riconosciuto la validità della clausola contrattuale di polizza che esclude l’obbligo dell’assicuratore di rimborsare le spese di resistenza sostenute dall’assicurato. Questo rifiuto da parte della compagnia è dovuto al fatto che è stato lo stesso assicurato a dichiarare di non volersi avvalere di detto patto (oltre che quella di agire in via riconvenzionale per fatti esorbitanti dalla copertura assicurativa). E ciò costituisce una eccezione, come precisato sempre dalla Cassazione per la regola generale:

“È ben vero infatti che, come argomentato in ricorso, a giustificare l’esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l’assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell’assicurato”.

La regola impone quindi di verificare se la compagnia abbia, in concreto, effettivamente assunto la gestione della lite. Ciò, da un punto di vista pratico, quante volte accade? Il 1917 c.c., al II^ comma, recita: “L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato …”.

Ecco rappresentato il punto dolente. Fatta la denuncia del sinistro, l’assicurato ritiene di essere a posto, nel senso che fa affidamento sull’assicuratore per quanto accaduto. Ma l’assicuratore ha effettivamente preso in carico il sinistro? Avere assegnato un numero di sinistro non significa nulla per tutto ciò. E questo non riguarda solo le spese legali, ma l’intero indennizzo. Che io sappia, le compagnie non comunicano mai all’assicurato quanto previsto dal codice. Certo, il più delle volte trattano con il terzo danneggiato e portano a compimento l’incarico, ma sul fatto di avvertire l’assicurato … Nello stesso tempo, quest’ultimo non può agire autonomamente, senza avere comunicato nulla all’assicuratore, per non rischiare di arrecare un pregiudizio a quest’ultimo.

Ecco allora che non è errato, in casi (magari pochi, ma di solito importanti) dove non è ben chiaro se il sinistro è stato o meno preso in carico dall’assicuratore, scrivere una raccomandata R.R. del tipo:

Spett. _________ , in riferimento al sinistro _________ , poiché non ho avuto altre comunicazioni in merito, sono a chiedere se è Vs. intenzione prendere in carico la gestione dello stesso.

In caso non ricevessi risposta entro _____ giorni dal ricevimento della presente vi comunico che è mia intenzione:

O – Affidare l’incarico, per la difesa dei miei diritti, ad un legale di mia fiducia.

O – Trattare direttamente con il terzo danneggiato l’entità del danno provocato.

O – Cercare di addivenire ad un accordo con il terzo danneggiato per il danno provocato.

O - …

Certamente, alla fine, la frase “cordiali saluti.”

 

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