20/05/2022
Danno da infiltrazione interpretazione
Una persona subisce un danno subito nel proprio fabbricato a seguito delle infiltrazioni di acqua provenienti dalla rete idrico-fognaria del Comune, della cui gestione e manutenzione era affidataria una società.
Naturalmente vengono chiesti i danni subiti e la società si costituisce chiedendo di chiamare in causa, per essere manlevata in caso di soccombenza, il proprio assicuratore della responsabilità civile.
La società assicuratrice si costituì e chiese il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva, eccependo la non operatività della copertura assicurativa, essendosi verificato l’evento prima della stipula del contratto dal quale, comunque, a suo avviso, era esclusa l’indennizzabilità del danno da infiltrazione.
Lasciando perdere in questo scritto la validità della garanzia (poi riconosciuta), quello che interessa è l’interpretazione del contratto di assicurazione fatta dai Giudici.
Il Tribunale di 1^ grado riconosce la validità della copertura assicurativa, mente quello di appello la nega.
Si arriva così al giudizio della Cassazione.
Queste le clausole in esame.
Erano esclusi i danni
«... di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acqua, terreni o culture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua ...».
Mentre erano previsti quelli
«... conseguenti a contaminazione delI’aria, delI’acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, depuratore, contenitori e condutture anche fognarie».
Se voi foste il Giudice?