DIP rami danni | 1
DIP rami danni | Entrata in vigore 1^ gennaio 2019
Documentazione e pubblicazione nel sito internet - art. 19 Reg. IVASS n. 41
DIP rami danni
Entrata in vigore 1^ gennaio 2019
Costituiscono il set informativo:
a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017;
b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni).
c) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
d) un modulo di proposta, ove non previsto.
Ad eccezione del documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima pagina, della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
Detti documenti sono contestualmente consegnati al cliente, nell’ultima versione disponibile.
Documentazione e pubblicazione nel sito internet - art. 19 Reg. IVASS n. 41
Per i contratti che coprono i grandi rischi sono consegnate al cliente solo le condizioni di assicurazione.
Nel caso di contratti in cui sono abbinate più garanzie relative a prodotti assicurativi danni, è redatto un unico DIP Danni e un unico DIP aggiuntivo Danni, anche se le garanzie sono prestate da imprese differenti, ovvero se il prodotto è realizzato da più soggetti.
Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l’impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti relativi al prodotto.
La pubblicazione è mantenuta per tutta la durata della commercializzazione.
Con riferimento ai contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la pubblicazione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008.
Sul sito internet viene altresì pubblicato l’elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell’area di competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura.
Per i contratti malattia, la cui copertura viene prestata nella forma dell’assistenza diretta, l’impresa pubblica nel proprio sito internet l’elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.