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Le Figure Interessate | 2

Ambito di applicazione

Sia il codice delle assicurazioni che il regolamento IVASS n. 40 definiscono attività di intermediazione quella svolta a titolo oneroso anche nel contesto di una attività commerciale professionale o di una diversa attività principale anche per contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o servizi forniti a titolo di attività principale.

Possiamo notare, fin da subito, che qualora vi è un compenso per l’attività svolta, si rientra nella fattispecie di attività di intermediazione.

Anche la stipulazione di contratti in convenzioni in forma collettiva per conto di singoli assicurati che sostengono l’onere economico connesso al pagamento dei premi, se il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisce un compenso, rientra nell’attività di intermediazione assicurativa.

Non configurano attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa,

a)    la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente nel contesto di un'altra attività professionale, sempre che il fornitore non intraprenda ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione e l'obiettivo di tale attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione;

b)    la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione o riassicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

c)    la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi o riassicurativi, o a imprese di assicurazione o di riassicurazione, sempre che il fornitore non intraprenda ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione o riassicurazione;

d)    la mera fornitura a potenziali assicurati di informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi, su un intermediario assicurativo o riassicurativo, su un'impresa di assicurazione o riassicurazione, anche in questo caso se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione del contratto.

Così come non configurano attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, quando esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a)    l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre:

1)    i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore; o

2)    la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;

b)    l'importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 euro;

c)    qualora l'assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a), la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, e l'importo del premio versato per persona non superiore a 200 euro.

Nell'esercizio dell'attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato, di cui al comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo che se ne avvale garantisce che:

a)    prima della conclusione del contratto, il contraente riceva informazioni riguardanti rispettivamente nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e lo status di intermediario assicurativo,

-          se agisce su incarico dell’intermediario, oppure denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione,

-          nonchè le procedure che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi e anche

-          le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

b)    siano predisposti rapporti contrattuali adeguati e proporzionati al fine di assicurare la conformità con quanto previsto sulle regole di comportamento e conflitti di interesse  e quelle riguardanti la vendita di un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione (art. 120-quinquies c.d.a.) nonchè tenere conto delle richieste ed esigenze del contraente prima di proporre il contratto;

c)    infine, prima della conclusione del contratto, sia fornita al contraente la documentazione informativa relativa al prodotto assicurativo – il famoso DIP di cui si parlerà più avanti (art. 185 c.d.a.).

Altre definizioni – aderente e contraente

«Aderente»:

Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio.

«Contraente»:

chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a distanza.

Aree di interesse

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