Accesso all’attività di distribuzione assicurativa
I Soggetti Abilitati all’attività di distribuzione assicurativa e il registro unico degli Intermediari (RUI)
Accesso all’attività di distribuzione assicurativa
Soggetti abilitati all'attività di distribuzione assicurativa
L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti:
a) imprese di assicurazione o riassicurazione, e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività;
b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro;
c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro;
d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica.
Per tutte queste figure, se ne parlerà in maniera approfondita più avanti nell’iscrizione al registro degli intermediari.
Il registro unico degli Intermediari (RUI)
Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.a.p.);
Ruolo dell’IVASS
E’ istituito presso l’IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
L’IVASS procede all’iscrizione nel Registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di accoglimento dell’istanza.
L’IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria con esito positivo, all’iscrizione nel Registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda
In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’IVASS comunica agli interessati il preavviso di rigetto della domanda, con l’indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo.
Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.