Informativa precontrattuale e Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente
Informativa precontrattuale e Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente dell'Intermediario Assicurativo
Comportamento ed informativa dell’intermediario assicurativo
Informativa precontrattuale - art. 56 Reg. IVASS n. 40
Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all’Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento.
Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari consegnano o trasmettono al contraente un documento conforme all’Allegato 3.
Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, comma 7 e all’articolo 120-ter del Codice;
b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono a carico dell'intermediario che entra in contatto con il contraente.
In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti, sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute.
La documentazione può essere fornita tramite sito internet, (articolo 120-quater, comma 5, del Codice).
I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato la documentazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo o, nei casi La documentazione può essere fornita tramite sito internet, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 120-quater, comma 5, del Codice.
Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi (definizione).
Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente - art. 58 Reg. IVASS n. 40
Come indicato precedentemente, I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato.
In particolare i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.
Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.
Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni da parte del contrente deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.
I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali che giudicano non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.
In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.
Dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano la relativa documentazione.
Vendita con consulenza - art. 59 Reg. IVASS n. 40
Se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una analisi personalizzata specificando i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.
Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale, l’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una analisi personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contrente.
Obbligo di documentazione dalla quale risulti la analisi personalizzata, debitamente sottoscritta dal contraente.
Da tenere presente - art. 61 Reg. IVASS n. 40
Gli obblighi di valutazione delle richieste ed esigenze del contraente e vendita con consulenza sono riferiti in relazione a ciascun contratto