DIP Ramo Vita | 1
ART. 10 Reg. IVASS n. 41
ART. 10 Reg. IVASS n. 41 - Documentazione e pubblicazione nel sito internet
L’impresa di assicurazione redige il sert informativo composta da:
a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita);
b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita);
c) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi).
d) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
e) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
Detti documenti:
a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (esemplificamene: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima pagina, della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
b) sono contestualmente consegnati al contraente, nell’ultima versione disponibile;
Nel caso di contratti in cui sono abbinate più garanzie relative a prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi di cui al presente Capo, è redatto un unico DIP Vita e un unico DIP aggiuntivo Vita anche se le garanzie oggetto di abbinamento sono prestate da imprese differenti, oppure se il prodotto è realizzato da più soggetti.
Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l’impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti del nuovo set relativi al prodotto. La pubblicazione è mantenuta per tutta la durata della commercializzazione.
Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto - art. 10 Reg. IVASS n. 41
In caso di utilizzo del modulo di proposta, il modulo è predisposto in modo che sia garantita l’identità tra la copia compilata e trattenuta dal proponente e quella consegnata al destinatario della proposta.
L’impresa richiama nella proposta di assicurazione, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono di acquisire informazioni sullo stato di salute dell’assicurato:
1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a) verifica l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
2) l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
La proposta contiene, inoltre:
a) un’apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del set informativo;
b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del premio;
c) l’informativa relativa all’eventuale utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai componenti della rete.
Il documento di cui al comma 1 è redatto in modo da favorire l’acquisizione in sede di stipula dei nuovi contratti della designazione del beneficiario in forma nominativa, salva espressa diversa volontà del contraente. A tal fine, la proposta:
a) contiene lo spazio per l’indicazione dei dati anagrafici del beneficiario, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, e dei relativi recapiti anche di posta elettronica;
b) contiene le avvertenze, realizzate con caratteristiche grafiche di particolare evidenza, che, in caso di mancata compilazione dello spazio di cui alla lettera a), l’impresa potrà incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei beneficiario e che la modifica o revoca di quest’ultimo deve essere comunicata all’impresa;
c) contiene lo spazio per indicare, nel caso in cui il contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza, i dati necessari per l’identificazione di un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui l’impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell’assicurato;
d) contiene l’opzione per escludere l’invio di comunicazioni al beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell’evento.
I commi 2, 3 e 4 si applicano anche alla redazione del modulo di adesione dei contratti in forma collettiva.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di emissione dei contratti che non prevedono la proposta di assicurazione.