Gli iscritti alla sezione F del registro
Quali sono le figure interessate
Il regolamento IVASS n.40/2018 ha previsto la sezione F) del registro definendo tali figure come:
L'intermediario assicurativo a titolo accessorio, agisce su incarico di una o più imprese di assicurazione.
L’attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica
- è diversa dalla distribuzione assicurativa;
- la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio;
- i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o servizio che l’intermediario fornisce nell’ambito della sua attività professionale principale.
Per fare degli esempi:
- le Agenzie viaggi che oltre al pacchetto viaggi propongono una polizza viaggi per le coperture dei rischi legati all’evento di un viaggio (perdita bagaglio, annullamento viaggio, spese mediche, etc)
- le società di Autonoleggio che oltre al veicolo a noleggio propongono una copertura assicurativa del veicolo sui danni (kasko, atti vandalici , furto, etc).
- la grande distribuzione organizzata che oltre al bene principale (smartphone, lavatrice, etc) propone una copertura assicurativo sul bene acquistato per la copertura dei danni accidentali e/o furto.
Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche
Per richiedere l’iscrizione occorre che dette persone, oltre a quanto previsto dal c.d.a. per i requisiti «amministrativi»:
- Siano in in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione.
- La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore.
Giusto precisare che la formazione professionale acquisita rimane valida ai fini della reiscrizione nel Registro o della ripresa dell’attività, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.
Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche
Oltre a quanto previsto dal c.d.a. per i requisiti «amministrativi»:
- avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, e/o essere inclusi nella copertura stipulata dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
- non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS
- pagare il contributo di vigilanza (dovuto anche in caso di inoperatività).
Requisiti per l’iscrizione delle societa’
Oltre a quanto previsto dal c.d.a. per i requisiti «amministrativi»:
- la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione.
- avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile
- non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS;
- non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS
Collaboratori
Per svolgere l’attività di distribuzione gli intermediari iscritti alla sezione “F” possono avvalersi di:
- addetti operanti all’interno dei propri locali che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità senza la necessità dell’iscrizione al RUI;
- collaboratori operanti al di fuori dei locali dell’intermediario in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e iscritti al RUI alla sezione E.
In pratica una società di autonoleggio iscritta alla F del RUI avrà il mandato da una o più imprese assicurative per la distribuzione di polizze assicurative, e la società di autonoleggio potrà avere diversi “addetti” e “collaboratori” presso gli uffici dislocati sul territorio.
Collaborazioni
Per gli intermediari a titolo accessorio non è consentita la collaborazione orizzontale tra intermediari con quelli iscritti alle Sez. A-B-D del RUI.